professione giornalista 2.0

informazioni per una professione che deve cambiare

Ho iniziato la mia collaborazione (retribuita e con regolare contratto) con un quotidiano lombardo, nel mese di novembre 2009.

Da allora a oggi ho scritto più di 40 articoli firmati e pubblicati.

Nel complesso il compenso é stato di € 260.

Per problemi personali nel mese di maggio ho potuto scrivere un solo articolo e nel mese di giugno nemmeno uno.

Ai fini dell'iscrizione all'albo dei pubblicisti come viene valutata tale situazione?

Mi spiacerebbe molto perdere i 40 articoli che ho già scritto, vale a dire che gli stessi non venissero computati nei 70 articoli che devono essere presentati per l'iscrizione all'albo medesimo.

Il mio contratto con il quotidiano é ancora in corso.

C'é stato però un cambio di caporedattore che potrebbe rivalutare i suoi collaboratori.

Ho inoltre la necessità di cambiare residenza a breve (cambio di regione oltre che di città).

Per questo sto cercando una nuova testata con cui collaborare.

Nel frattempo continuerei per quanto possibile a collaborare con la prima testata.

Devo dare per scontato che perderò il lavoro fatto o c'è modo di riscattarlo per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti?

Grazie per eventuali consigli e indicazioni.

 

 

Tag: Iscrizione, albo, pubblicisti

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Ti consiglio di parlare direttamente con il presidente dell'Ordine della tua attuale Regione.
In alternativa sottoponi il caso al personale incaricato presso l'Ordine della regione in cui attualmente risiedi ... meglio se sia la testata e sia la tua residenza appartengono alla stessa regione.
Gentile Renato,

la ringrazio molto per aver risposto alla mia richiesta.

Cordialmente.

Erika
antalucia

Giornalisti pubblicisti e praticanti



Introduzione - 1. La normativa - 1.1. Il contratto nazionale di lavoro giornalistico - 2. L'ordine dei giornalisti e l'albo - 2.1. La legge del 1963: composizione e funzioni dell'attuale Ordine dei giornalisti - 2.2. L'albo - 3. Innovativa giurisprudenza in materia di pubblicisti e ingresso alla professione

Introduzione

Il pubblicista è secondo la legge colui che svolge attività giornalistica retribuita e non occasionale, pur esercitando altri impieghi. La realtà e le statistiche insegnano, tuttavia, che il pubblicista è spesso nella vita quotidiana delle redazioni un giornalista a tutti gli effetti, cui tuttavia non viene riconosciuto lo status di praticante.

Pubblicisti sono spesso anche i freelance (i liberi professionisti), che pur lavorando in collaborazione e senza un contratto giornalistico, vivono esclusivamente del loro lavoro giornalistico.

Gli ordini regionali e quello nazionale non ignorano questo stato di cose e stanno cercando nuove vie di accesso alla professione giornalistica che diano dignità e ufficialità al lavoro oscuro dei pubblicisti.

1. La normativa

Secondo l'articolo 1 (comma 4) della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 "sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

L'articolo 35 della legge 69 del 1963 disciplina le modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e stabilisce che "la domanda deve essere corredata oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni".

I documenti richiesti dall'articolo 31 sono: estratto dell'atto di nascita; certificato di residenza; attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli Albi professionali.

Inoltre l'art. 34 del Regolamento per l'esecuzione della legge professionale (Dpr n. 115/1965) precisa che ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'articolo 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

L'articolo 34 del Regolamento detta norme specifiche per gli articoli non firmati (per i quali è necessaria l'attestazione del direttore), per i collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali e per i telecinefotoperatori.

L'articolo 34 del Regolamento afferma, infine, nell'ultimo comma che "il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio della attività giornalistica da parte degli interessati".

Per ottenere l'iscrizione nell'albo dei pubblicisti è necessario aver svolto nell'ultimo biennio collaborazioni giornalistiche continuative e retribuite presso quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive, testate telematiche registrate, con scritti a firma del richiedente nonché avere adempiuto agli obblighi rispetto alla contribuzione previdenziale.

L'iscrizione non è quindi altro che un accertamento amministrativo e non comporta alcun esame.

L'aspirante pubblicista è invitato a presentare giornali o fotocopie che riportino i suoi scritti. Esiste un minimo di articoli da produrre nel biennio e un limite alla durata delle pause tra un articolo e l'altro, al fine di provare la continuità dell'attività svolta.

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